Legge federale
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Art. 62113
1 Al pagamento dell’indennità per perdita fiscale subita dall’UDSC per effetto di un’infrazione sono applicabili per analogia i disposti della legge federale del 22 marzo 1974114 sul diritto penale amministrativo concernenti l’obbligo di pagamento o restituzione (art. 12, 13 e 63). 2 La perdita fiscale è fatta valere dall’UDSC mediante decisione secondo la procedura amministrativa. La perdita che non può essere determinata con precisione viene fissata mediante stima.115 3 Chiunque ha ottenuto o tentato di ottenere indebitamente, per sé o per altri, un contributo (sussidio) previsto nella legislazione sull’alcool oppure qualsiasi altro vantaggio può, così come l’azienda che rappresenta, essere privato del diritto ai contributi per una durata massima di tre anni.116 113Nuovo testo giusta il n 11 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 19741857; FF 1971I 727). 115Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329). 116Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. della L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RU 1991857; FF 1987I 297). |
