Legge federale
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Art. 63117
È tenuto a un equo risarcimento, indipendentemente dal procedimento penale, chiunque procura all’UDSC un danno patrimoniale con un’infrazione, pur senza essersi sottratto al pagamento di una tassa dovuta, né aver causato una perdita fiscale o aver ottenuto un contributo indebito. L’ammontare del risarcimento è stabilito dall’UDSC. 117Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7775159; FF 2016 3217). |
