Legge federale
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Art. 7
1 Le distillerie date in concessione sono poste sotto il controllo dell’UDSC. Questo può valersi della collaborazione delle autorità cantonali e comunali.12 2 Il concessionario deve tenere un controllo indicante la provenienza delle materie prime, le sorta e quantità di bevande distillate ottenute e l’uso di esse. È inoltre obbligato a consentire in ogni tempo il libero accesso nei locali d’esercizio agli agenti incaricati dell’applicazione della presente legge, e ad autorizzarli ad esaminare la sua contabilità e a fornir loro ogni schiarimento necessario. 3 Per l’acquisto, l’impianto, il trasporto da un luogo all’altro, la sostituzione o la trasformazione d’apparecchi ed accessori della distillazione occorre l’autorizzazione dell’UDSC.13 4 Il Consiglio federale è autorizzato a sottoporre al controllo dell’UDSC anche gli impianti che possono servire alla produzione di bevande distillate e non sono oggetto di una concessione. Il capoverso 3 può essere dichiarato applicabile a questi impianti.14 12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7775159; FF 2016 3217). 13Nuovo testo giusta l’art. 1 della LF del 25 ott. 1949, in vigore dal 1° mar. 1950 (RU 1950 I 72; FF 1949 I 869). 14Nuovo testo giusta l’art. 1 della LF del 25 ott. 1949, in vigore dal 1° mar. 1950 (RU 1950 I 72; FF 1949 I 869). |