Legge federale
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Art. 70
1 Il Consiglio federale veglia sull’esecuzione della presente legge. Esso emana tutte le disposizioni ed istruzioni necessarie in quanto questa competenza non sia delegata ad altra autorità. 2 A questo scopo, il Dipartimento federale delle finanze sottopone al Consiglio federale delle proposte ed esegue le risoluzioni prese.128 Esso invigila la gestione dell’UDSC e prende i provvedimenti e le decisioni che gli sono riservati dalla presente legge. 128Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329). |