Legge federale
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Art. 73
1 Il Consiglio federale può delegare l’esercizio di certe funzioni ad altri servizi dell’Amministrazione federale, nonché alle autorità cantonali e comunali. Esso stabilisce il contributo alle spese che deve essere versato dall’UDSC. ...131. 132 2 Inoltre, gli uffici della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti o circoli e dei Comuni, devono, nel limite delle loro attribuzioni, coadiuvare l’UDSC. In particolare, essi devono denunciargli le contravvenzioni di cui avessero ufficialmente conoscenza e aiutarla ad accertare i fatti e a perseguire i colpevoli. 131Per. abrogato dal n. II 13 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 132Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1969, in vigore dal 1° apr. 1970 (RU 1970 529; FF 1969 I 711). |