Legge federale
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Art. 76
1 Tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla legislazione sull’alcool sono retti dalle disposizioni della presente legge. ...134 2 I rapporti di diritto derivanti dall’applicazione dell’articolo 18 della legge federale del 23 dicembre 1886135 sulle bevande spiritose e dall’assegnazione d’indennità globali alle distillerie concessionarie continueranno ad avere vigore. 3 Dal giorno dell’entrata in vigore della presente legge, le autorità eserciteranno le loro mansioni secondo le disposizioni della legge stessa. ...136 4 Al momento dell’entrata in vigore della presente legge, le riserve disponibili della Regìa federale degli alcool (RFA), il cui ammontare sarà fissato mediante decreto federale, dovranno essere ripartite fra i Cantoni in conformità dell’articolo 22 della legge federale del 29 giugno 1900137 sulle bevande spiritose. La somma restante servirà come fondo d’esercizio della RFA. 134Disp. trans. priva d’oggetto. 135[RU 10 60. RU 18 291art. 31] 136Disp. trans. priva d’oggetto. |
