Legge federale
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Art. 76a138
1 Fino all’entrata in vigore di un’aliquota d’imposta unica applicabile alle bevande distillate prodotte nel Paese, il Consiglio federale può fissare per l’acquavite di frutta a granelli un’aliquota d’imposta superiore a quella per l’acquavite di specialità. 2 Fino all’entrata in vigore di un’aliquota d’imposta unica applicabile alle bevande distillate indigene ed estere, il Consiglio federale può fissare per l’alcool venduto dalla RFA e destinato all’uso come bevanda o alla fabbricazione di generi voluttuari, un’aliquota d’imposta superiore a quella per l’acquavite di specialità. 138Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379; FF 1996 I 329). |
