Legge federale
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Art. 76b139
1 La RFA è sciolta. La sua personalità giuridica si estingue. 2 Con l’estinzione della personalità giuridica della RFA, tutti i suoi diritti e i suoi obblighi, nonché i relativi contratti, sono trasferiti alla Confederazione. 139Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2017 777, 2024 128; FF 2016 3217). |
