Legge federale
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Art. 76c140
1 Il Consiglio federale trasferisce in «alcosuisse SA» le parti della RFA aggregate al centro di profitto e vende la partecipazione della RFA in «alcosuisse SA» al più tardi 18 mesi dopo il trasferimento. 2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e adotta le decisioni necessarie per il trasferimento e l’alienazione, segnatamente:
3 Le disposizioni della legge del 3 ottobre 2003141 sulla fusione non si applicano al trasferimento di cui al capoverso 1. I rapporti di diritto privato interessati dal trasferimento non sono modificati. 4 I negozi giuridici secondo i capoversi 1 e 2 lettera e nonché secondo l’articolo 76b capoverso 2 sono esentati da qualsiasi imposta diretta e indiretta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. 5 Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici in relazione all’attuazione del progetto di riorganizzazione secondo i capoversi 1 e 2 sono esenti da imposte ed emolumenti. 6La RFA può costituire accantonamenti adeguati in vista delle uscite future legate alla cessazione di attività e allo smantellamento di elementi non venduti degli attivi. 140Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 777; FF 2016 3217). |
