1 Il Consiglio federale trasferisce in «alcosuisse SA» le parti della RFA aggregate al centro di profitto e vende la partecipazione della RFA in «alcosuisse SA» al più tardi 18 mesi dopo il trasferimento.
2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e adotta le decisioni necessarie per il trasferimento e l’alienazione, segnatamente:
- a.
- determina il momento del trasferimento;
- b.
- designa i fondi e i diritti reali limitati nonché le convenzioni obbligatorie, altri diritti, obblighi e valori che nell’ambito del trasferimento di cui al capoverso 1 sono apportati in «alcosuisse SA» conformemente ai principi di valutazione riconosciuti;
- c.
- decide in merito al bilancio di trasferimento di «alcosuisse SA»;
- d.
- approva, con l’entrata in vigore dell’articolo 76b, la chiusura dei conti e l’ultimo rapporto di gestione della RFA, disciplina il trasferimento alla Confederazione dei rimanenti diritti e obblighi e dei relativi contratti e adegua il consuntivo della Confederazione;
- e.
- può trasferire direttamente a terzi i valori patrimoniali che non sono trasferiti in «alcosuisse SA».
3 Le disposizioni della legge del 3 ottobre 2003141 sulla fusione non si applicano al trasferimento di cui al capoverso 1. I rapporti di diritto privato interessati dal trasferimento non sono modificati.
4 I negozi giuridici secondo i capoversi 1 e 2 lettera e nonché secondo l’articolo 76b capoverso 2 sono esentati da qualsiasi imposta diretta e indiretta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
5 Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici in relazione all’attuazione del progetto di riorganizzazione secondo i capoversi 1 e 2 sono esenti da imposte ed emolumenti.
6La RFA può costituire accantonamenti adeguati in vista delle uscite future legate alla cessazione di attività e allo smantellamento di elementi non venduti degli attivi.