Legge federale
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Art. 76e144
Il Consiglio federale ha la facoltà di finanziare mediante il patrimonio della RFA gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei beneficiari di rendite del centro di profitto che hanno diritto a prestazioni della cassa di previdenza della Confederazione, se l’istituto di previdenza di «alcosuisse SA» non riprende i beneficiari di rendite o se la loro permanenza nella cassa di previdenza della Confederazione è nell’interesse finanziario della Confederazione. 144Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 777; FF 2016 3217). |