Legge federale
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Art. 9
1 Il regime delle distillerie che adoperano residui della fabbricazione dello zucchero di barbabietole è fissato nell’atto di concessione. 2 Di regola, le distillerie che adoperano frutta a granelli non sono contingentate. Il Consiglio federale è però autorizzato a prendere tutte le misure atte a limitare la distillazione delle frutta, a condizione di non nuocere alla loro utilizzazione adeguata e tempestiva. 3 Il contingente delle distillerie industriali, degli stabilimenti di rettificazione e delle fabbriche d’alcool è fissato caso per caso nell’atto di concessione. |