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Legge federale sulle bevande distillate (Legge sull’alcool, LAlc)1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7775159; FF 2016 3217).
Art. 9
1 Il regime delle distillerie che adoperano residui della fabbricazione dello zucchero di barbabietole è fissato nell’atto di concessione.
2 Di regola, le distillerie che adoperano frutta a granelli non sono contingentate. Il Consiglio federale è però autorizzato a prendere tutte le misure atte a limitare la distillazione delle frutta, a condizione di non nuocere alla loro utilizzazione adeguata e tempestiva.
3 Il contingente delle distillerie industriali, degli stabilimenti di rettificazione e delle fabbriche d’alcool è fissato caso per caso nell’atto di concessione.