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Art. 27a Tessera d’assicurato 73
Gli assicurati a titolo professionale e le persone assicurate presso l’assicurazione facoltativa di base hanno diritto a una tessera d’assicurato ai sensi dell’articolo 42a della legge federale del 18 marzo 199474 sull’assicurazione malattie. 73 Introdotto dal n. I 13 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 20164135). 74 RS 832.10 |