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Art. 16 Cura medica
1 L’assicurato ha diritto a una cura medica appropriata ed economica per migliorare il suo stato o la sua capacità al guadagno oppure per evitare un ulteriore pregiudizio. 2 La cura comprende segnatamente la visita e la cura medica nonché le cure che possono essere praticate ambulatorialmente oppure a domicilio o in ospedale e include le analisi, i medicamenti e gli altri mezzi e apparecchi necessari per la terapia.50 La visita e la cura devono essere effettuate con l’ausilio di mezzi e metodi la cui efficacia sia riconosciuta. 3 ...51 4 L’assicurazione militare provvede alla cura medica. Ne ordina la ripresa se essa è indicata dal punto di vista medico o se l’assicurato ne trarrà un notevole miglioramento della capacità di guadagno. 50 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1). 51 Abrogato dal n. II 2 della LF del 19 giu. 2015, con effetto dal 15 nov. 2017 (RU 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 1969). |