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Art. 39 Rimborso di altre spese
1 Possono essere concessi sussidi alle spese per gli abiti da lavoro e gli attrezzi personali dovute all’avvio di un’attività lucrativa dipendente. 2 L’assicurazione militare assume le spese di trasporto connesse con il trasloco, se l’assicurato deve trasferire il proprio domicilio in seguito a un mutamento del luogo di lavoro dovuto all’invalidità. 3 Con riserva della consegna di mezzi ausiliari (art. 21), l’assicurato ha diritto al rimborso delle spese supplementari, causate dall’invalidità, per recarsi al lavoro o tornare dal medesimo ovvero per l’esercizio della professione. |