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Art. 47 Rendita di vecchiaia per gli assicurati invalidi
1 Dal momento in cui l’assicurato invalido ha raggiunto l’età di pensionamento secondo l’articolo 21 LAVS108, la rendita d’invalidità accordatagli per una durata indeterminata è pagata come rendita di vecchiaia ed è calcolata in base alla metà del guadagno annuo determinante la rendita (art. 28 cpv. 4).109 2 In deroga all’articolo 17 capoverso 1 LPGA110, è esclusa la revisione della rendita di vecchiaia in seguito a una modifica del grado d’invalidità.111 109 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497). 111 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896). |