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Art. 51 In generale
1 Il coniuge superstite, i figli e i genitori del paziente morto in seguito all’affezione assicurata hanno diritto, giusta le seguenti disposizioni, a una rendita per superstiti consistente in una percentuale del guadagno annuo assicurato del defunto. 2 È assicurato il guadagno annuo che l’assicurato avrebbe presumibilmente conseguito. È applicabile il guadagno massimo assicurato calcolato giusta l’articolo 40 capoverso 3. Il Consiglio federale adegua tale importo all’evoluzione dei prezzi e dei salari conformemente all’articolo 43. 3 Se il defunto non aveva ancora raggiunto il guadagno di un lavoratore a pieno rendimento della stessa categoria professionale, la rendita è calcolata fin dall’inizio in base a tale guadagno più elevato. 4 Se un assicurato che beneficiava di una rendita d’invalidità o di vecchiaia dell’assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l’età di pensionamento secondo l’articolo 21 LAVS114, per il calcolo della rendita per superstiti è determinante il guadagno annuo che serviva da base al calcolo della rendita d’invalidità. Se un assicurato che non beneficiava di una rendita d’invalidità o di vecchiaia dell’assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l’età di pensionamento secondo l’articolo 21 LAVS, non sussiste nessun diritto a una rendita per superstiti.115 5 Con riserva dell’adeguamento all’evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 43), la rendita continua ad essere calcolata, sino all’estinzione, sul guadagno annuo presumibile di cui l’assicurato è stato privato. 115 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497). |