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Art. 82a Responsabilità per danni 150
1Le domande di risarcimento conformemente all’articolo 78 LPGA151 devono essere fatte valere dinanzi all’assicurazione militare; quest’ultima statuisce mediante decisione. 2 Se l’assicurazione militare è gestita dall’INSAI, le domande di risarcimento conformemente all’articolo 78 LPGA devono essere fatte valere presso l’INSAI, che pronuncia con decisione formale.152 150 Introdotto dall’all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896). 152 Introdotto dal n. I 1 della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell’assicurazione militare all’INSAI, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2881; FF 2004 2493). |