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Art. 95b Accesso mediante procedura di richiamo 192
L’assicurazione militare ha accesso mediante procedura di richiamo se ciò è necessario per l’adempimento dei compiti legali, ai dati personali:
192 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2765; FF 2000205). Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 20096617; FF 20082685). |
