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Art. 1
1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione militare, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. 2 Non sono applicabili al diritto sanitario né alle tariffe (art. 22–27). |