Art. 10 Rimborso di prestazioni
1 Le spese di cura medica, che l’assicurato o terzi hanno sostenuto interamente o parzialmente prima della notificazione dell’affezione all’assicurazione militare, saranno loro rimborsate entro i limiti delle prestazioni dovute. 2 Se istituti d’assistenza sociale pubblici o privati hanno accordato all’avente diritto, prima dell’assunzione del caso, sussidi per il mantenimento o qualsiasi altro aiuto a carico dell’assicurazione militare, quest’ultima deve, in deroga all’articolo 22 capoverso 2 LPGA37, rimborsare loro interamente o parzialmente tali spese, entro i limiti delle prestazioni dovute.38 3 In questi casi le pretese dell’assicurato nei confronti dell’assicurazione militare si estinguono nella proporzione delle prestazioni rimborsate da terzi. 38 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896). |