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Art. 113 Rendite per menomazione dell’integrità stabilite secondo il diritto previgente
1 Le rendite per menomazione dell’integrità in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge continuano ad essere versate secondo il diritto previgente. È fatta salva la revisione giusta l’articolo 50. 2 L’adeguamento secondo l’articolo 49 capoverso 4 non viene operato fintanto che l’importo della rendita giusta il diritto previgente supera il corrispondente importo secondo il nuovo diritto. |