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Art. 2 Assicurazione facoltativa di base 26
A partire dal pensionamento, le persone assicurate secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera b (assicurati a titolo professionale) domiciliate in Svizzera possono concludere un’assicurazione di base presso l’assicurazione militare per l’assunzione dei costi delle prestazioni fornite in caso di malattia e di infortunio (assicurazione facoltativa di base). L’assicurazione facoltativa di base dà diritto alle prestazioni previste negli articoli 16 e 18a–21. 26 Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 20164135). |