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Art. 25 Economicità della cura
1 Quando ordinano o eseguono provvedimenti a scopo diagnostico o terapeutico, quando prescrivono o forniscono medicamenti o eseguono analisi, il personale sanitario, gli stabilimenti, i centri d’accertamento e i laboratori devono limitarsi a quanto richiede l’obiettivo della cura. 2 L’assicurazione militare può ridurre, rifiutare o esigere la restituzione delle somme versate a queste persone o a queste istituzioni per le prestazioni che superino tale limite. |