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Art. 26 Collaborazione e tariffe
1 L’assicurazione militare può stipulare convenzioni con le persone esercitanti una professione sanitaria, con il personale paramedico, con gli ospedali, con i centri d’accertamento, con i laboratori, con gli stabilimenti di cura nonché con le imprese di trasporto e di salvataggio al fine di regolare la collaborazione e fissare le tariffe e le misure di gestione strategica delle prestazioni assicurative o dei relativi costi.69 Essa può affidare la cura dei propri assicurati esclusivamente ai convenzionati. L’adesione alla convenzione è aperta a chiunque soddisfi le condizioni richieste nell’ambito ambulatorio.70 2 Mediante ordinanza, il Consiglio federale regola il coordinamento con gli ordinamenti tariffali di altri rami delle assicurazioni sociali e può dichiararli applicabili. Analogamente dispone la rimunerazione per gli assicurati che si ricoverano in un ospedale senza convenzione tariffale.71 3 In mancanza di convenzione il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni, previa consultazione delle parti. 3bis Su richiesta, i fornitori di prestazioni di cui agli articoli 36–40 LAMal72 e gli assicuratori, le rispettive federazioni e l’organizzazione di cui all’articolo 47a LAMal comunicano gratuitamente al Consiglio federale i dati necessari per adempiere il compito di cui al capoverso 3. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.73 3ter In caso di violazione dell’obbligo di comunicare i dati di cui al capoverso 3bis, il Dipartimento federale dell’interno può prendere sanzioni contro i fornitori di prestazioni e gli assicuratori interessati, nonché contro le rispettive federazioni e l’organizzazione di cui all’articolo 47aLAMal. Le sanzioni consistono:
4 Le tasse sono uguali per tutti gli assicurati dell’assicurazione militare. 69 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 30 set. 2022 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1b), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023630; FF 20194981). 70 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 3 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 20146835). 71 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 3 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 20146835). 73 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 837; 2022 808; FF 2019 4981). 74 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 837; 2022 808; FF 2019 4981). |