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Art. 27 Contestazioni
1 Il tribunale arbitrale, con giurisdizione su tutto il Cantone, decide le contestazioni tra l’assicurazione militare, da un lato, e le persone esercitanti una professione sanitaria, gli stabilimenti, i centri d’accertamento e i laboratori. 2 Competente è il tribunale del Cantone nel quale si trova l’organizzazione permanente di una di queste persone o di uno di questi stabilimenti. 3 I Cantoni designano il tribunale arbitrale e stabiliscono la procedura. Il tribunale arbitrale è composto di un presidente neutrale e di una rappresentanza paritetica delle parti. Per quanto il caso non sia già stato sottoposto a un organo di conciliazione previsto convenzionalmente, il tribunale arbitrale non può essere adito senza previa procedura di conciliazione. 4 Le sentenze sono comunicate alle parti per iscritto, con l’indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici. 5 Le sentenze del tribunale arbitrale sono impugnabili con ricorso al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 200575 sul Tribunale federale.76 76 Introdotto dall’all. n. 112 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764). BGE
105 V 31 () from 13. März 1979
Regeste: Art. 81 Abs. 1 KUVG. - Wiederaufnahme der ärztlichen Behandlung und Pflicht der SUVA, einen Rückfall oder Spätfolgen eines versicherten Unfalles zu übernehmen (Bestätigung der Rechtsprechung). - Keine analoge Anwendung der Bestimmungen des Art. 27 Abs. 1 MVG über die Wiederaufnahme der ärztlichen Behandlung (Erw. 4). |