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Art. 3 Durata dell’assicurazione
1 L’assicurazione militare si estende alla durata complessiva delle situazioni e delle attività menzionate negli articoli 1a e 2, nonché all’intervallo tra la scuola reclute e servizi d’istruzione per il conseguimento del grado di sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere o tenente oppure all’intervallo tra detti servizi d’istruzione, sempre che l’intervallo tra i corrispondenti servizi non sia superiore a sei settimane e l’assicurato sia incapace al lavoro senza colpa propria.27 2L’assicurazione è sospesa durante il periodo in cui l’assicurato esercita un’attività lucrativa ed è assicurato obbligatoriamente secondo l’articolo 1a della legge federale del 20 marzo 198128sull’assicurazione contro gli infortuni.29 3 L’assicurazione comprende anche il percorso di andata e di ritorno, a condizione che sia effettuato entro un termine ragionevole prima o dopo il servizio. 27 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). 29 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896). |