Art. 33 Diritto alle prestazioni
1 Gli assicurati invalidi o direttamente minacciati da invalidità (art. 8 LPGA89) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione necessari e adeguati per conservare o per migliorare la rimanente capacità al guadagno (art. 7 LPGA) o l’integrazione sociale.90I provvedimenti d’integrazione sono di regola eseguiti in Svizzera. 2 In caso di provvedimenti d’integrazione per conservare o migliorare la capacità al guadagno, occorre tener conto della durata complessiva di lavoro che ci si può attendere dall’assicurato. 3 ...91 90 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896). 91 Abrogato dall’all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896). |