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Art. 36 Prima formazione professionale
1 Gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e ai quali l’affezione cagiona notevoli spese supplementari per la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione di tali spese, se la formazione è confacente alle loro attitudini. 2 Sono parificati alla prima formazione professionale:
94 Nuovo testo giusta l’all. n. 39 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). |