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Art. 38 Aiuto in capitale
1 All’assicurato invalido idoneo all’integrazione può essere assegnato un aiuto in capitale, affinché possa avviarsi a un’attività lucrativa indipendente o svilupparla, come anche per finanziare le trasformazioni aziendali richieste dall’invalidità, se:
2 L’aiuto in capitale può essere concesso senza obbligo di rimborso o come prestito con o senza interessi. Può essere fornito anche sotto forma di attrezzature aziendali o di garanzie. |