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Art. 43 Adeguamento all’evoluzione dei prezzi e dei salari
1 Mediante ordinanza, il Consiglio federale adegua integralmente all’indice dei salari nominali determinato dall’Ufficio federale di statistica:
2 Tutte le altre rendite concesse per una durata indeterminata devono essere adeguate integralmente all’indice nazionale dei prezzi al consumo. 3 L’adeguamento delle prestazioni avviene mediante l’aumento o la riduzione del guadagno annuo determinante la rendita. Ha luogo simultaneamente all’adeguamento delle rendite AVS/AI. 4 Il Consiglio federale emana in via di ordinanza disposizioni più particolareggiate, segnatamente sull’anno determinante e sull’adeguamento delle rendite temporanee e delle nuove rendite. 107 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179). |