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Art. 46 Riscatto della rendita
1 Una rendita d’invalidità può essere riscattata in ogni momento al suo valore attuale, se il grado d’invalidità non supera il 10 per cento. 2 Negli altri casi, la rendita è riscattata completamente o parzialmente soltanto su richiesta dell’assicurato. La richiesta è soddisfatta se appare giustificata in base all’apprezzamento medico e alla situazione personale, economica e sociale dell’assicurato. Una rendita può essere riscattata segnatamente per acquistare una proprietà immobiliare che serva da abitazione all’assicurato. 3 L’assicurato la cui rendita è stata riscattata può chiedere, nel caso di un ulteriore aumento considerevole dell’invalidità, il pagamento di una rendita complementare. 4 Il diritto a una rendita per superstiti non è toccato dal riscatto di una rendita d’invalidità. 5 Il Consiglio federale può disciplinare mediante ordinanza i particolari del calcolo del riscatto. BGE
120 V 368 () from 12. September 1994
Regeste: Art. 23 aMVG. Die Annahme eines Invaliditätsgrades von weniger als 10% schliesst die Zusprechung einer Dauerrente nicht von vornherein aus (Änderung der Rechtsprechung).
122 V 335 () from 19. August 1996
Regeste: Art. 18 UVG. Die Annahme eines Invaliditätsgrades von weniger als 10% schliesst die Zusprechung einer Dauerrente nicht von vornherein aus (Änderung der Rechtsprechung). Frage offengelassen, ob statt der bisherigen Grenze von 10% eine neue von 5% einzuführen ist. |