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Art. 48 Presupposti e inizio del diritto
1 L’assicurato colpito da una rilevante e durevole menomazione dell’integrità fisica, mentale o psichica ha diritto a una rendita per menomazione dell’integrità.113 2 La rendita per menomazione dell’integrità è dovuta a partire dal termine della cura medica o qualora la continuazione della cura non lasci presumere un miglioramento notevole delle condizioni di salute dell’assicurato. 113 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 38373852; FF 2001 2851). |