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Art. 53 Rendite per orfani
1 Il diritto alla rendita per orfani insorge il primo giorno del mese seguente il decesso del genitore assicurato. Si estingue al compimento dei 18 anni. Per i figli che seguono una formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della formazione, ma al più tardi fino al compimento dei 25 anni. 2 Sono parificati agli orfani i figliastri e gli affiliati, che l’assicurato ha accolto e dei quali assumeva gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione. 3 L’orfano avente diritto a una rendita giusta il capoverso 1, che alla morte dell’assicurato o alla scadenza del suo diritto alla rendita è invalido per almeno il 50 per cento, è legittimato a quest’ultima fino a quando l’invalidità sarà scesa al disotto di detta percentuale, al più tardi però sino all’età di 25 anni compiuti. 4 Le rendite per orfani ammontano, per gli orfani di padre o di madre, al 15 per cento, per gli orfani di entrambi i genitori, al 25 per cento del guadagno annuo assicurato del defunto. |