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Art. 54 Rendite per coniugi e per orfani nel caso di prestazioni previdenziali insufficienti
1 Qualora il decesso non sia la conseguenza dell’affezione assicurata, l’assicurazione militare può corrispondere rendite al coniuge e agli orfani dell’assicurato che, al momento del decesso, riscuoteva una rendita d’invalidità almeno del 40 per cento da cinque anni se, a causa di tale invalidità, le altre prestazioni previdenziali ordinarie mancavano o erano ridotte in modo rilevante. 2 Le rendite per coniugi o per orfani ammontano, in questi casi, al massimo alla metà delle aliquote ordinarie. |