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Art. 60 Indennità per spese funerarie
1 Se l’assicurato muore in seguito ad un’affezione assicurata, è corrisposta un’indennità per spese funerarie di un importo pari a un decimo del guadagno annuo massimo assicurato giusta l’articolo 28 capoverso 4. 2 L’indennità è versata a chi ha pagato le spese per l’inumazione. |