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Art. 66 Prestazioni sottoposte a riduzione
La riduzione delle prestazioni assicurative prevista nella presente legge e nell’articolo 21 LPGA124 concerne:125
125 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896). |