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Art. 66b Premi per le prestazioni in caso di malattia
1 I premi che gli assicurati devono versare per le prestazioni in caso di malattia sono determinati in base a un grado di copertura di almeno l’80 per cento dei seguenti costi per malattie non insorte durante il servizio:
2 L’obbligo di versare il premio per le prestazioni in caso di malattia è sospeso quando l’assicurato a titolo professionale presta servizio per oltre 60 giorni consecutivi. |