|
Art. 66c Premi per le prestazioni in caso di infortunio
1 Per gli assicurati a titolo professionale, il premio per gli infortuni non professionali è uguale a quello corrispondente dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali dovuto dagli altri impiegati della Confederazione. 2 Per le persone assicurate presso l’assicurazione facoltativa di base, il premio per le prestazioni in caso di infortunio corrisponde a un supplemento al premio dovuto per le prestazioni in caso di malattia. Questo supplemento è calcolato in modo da coprire, per questa categoria di assicurati, i costi delle prestazioni conformemente all’articolo 66b capoverso 1 in caso di infortunio127. 127 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). |