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Art. 70 Organi doppi
Se, nel caso di lesione di organi doppi, l’intero danno è a carico dell’assicurazione militare giusta l’articolo 4 capoverso 3, quest’ultima subentra nei diritti dell’assicurato e dei suoi superstiti, rispetto a un’assicurazione contro gli infortuni o un’assicurazione contro le malattie, per la lesione del secondo organo. È fatto salvo il disciplinamento sul regresso verso terzi di cui agli articoli 72–75 LPGA132.133 133 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896). |