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Art. 71 Coordinamento 134
1 Ove un’affezione concerne più assicurazioni sociali, la cura medica ospedaliera e ambulatoriale è a carico dell’assicurazione militare se questa, conformemente alle disposizioni della presente legge, è tenuta immediatamente a prestazioni a causa di una malattia o di un infortunio insorti durante un servizio assicurato (art. 3 cpv. 1).135 2 La stessa norma è applicabile ai mezzi ausiliari e ai provvedimenti d’integrazione, come anche al diritto alle indennità giornaliere nel caso di incapacità al lavoro. 134 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991II 178766, 1994V 897, 19993896). 135 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1). |