|
Art. 81 Organizzazione e amministrazione
1 L’assicurazione militare è gestita dall’Ufficio federale dell’assicurazione militare.147 2 Il Consiglio federale può trasferire la gestione dell’assicurazione militare all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).148 3 ...149 147 A seguito dell’avvenuto trasferimento all’INSAI dell’assicurazione militare, questo ufficio é stato soppresso. 148 Nuovo testo giusta in n. I 1 della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell’assicurazione militare all’INSAI, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2881; FF 2004 2493). 149 Introdotto dall’all. n. 13 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS) (RU 2007 5259; FF 2006 471). Abrogato dall’all. n. 33 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). |