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Art. 82 Finanziamento 150
1 La Confederazione assume le spese dell’assicurazione militare nella misura in cui non siano coperte dai premi degli assicurati e dai proventi del regresso. 2 Se l’assicurazione militare è gestita dall’INSAI, la Confederazione rimborsa all’INSAI le prestazioni assicurative e le spese amministrative che non sono coperte dai premi degli assicurati e dai proventi del regresso. 3 Gli importi rimborsati all’INSAI non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto. 150 Nuovo testo giusta in n. I 1 della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell’assicurazione militare all’INSAI, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2881; FF 2004 2493). BGE
146 V 121 (8C_641/2019) from 8. April 2020
Regeste: Art. 89 BGG; Art. 62 Abs. 1bis ATSG; Beschwerdelegitimation der Suva, Abteilung Militärversicherung. Die Beschwerdelegitimation der Suva, Abteilung Militärversicherung, ergibt sich weder aus der allgemeinen Legitimationsklausel noch aus einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage (E. 2.3 und 2.4). Sie ist aber auf dem Weg der Lückenfüllung zu bejahen (E. 2.5). |