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Art. 84 Obbligo di notificazione del medico, dentista o chiropratico
Il medico, il dentista o il chiropratico consultato è tenuto a notificare immediatamente il caso all’assicurazione militare, se entra in considerazione un rapporto tra affezione e servizio militare. In particolare, deve notificare il caso quando lo esigono il paziente o i congiunti di quest’ultimo. Se omette di adempiere a questo obbligo, il medico, il dentista o il chiropratico risponde delle conseguenze. |