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Art. 94 Provvedimenti provvisori
L’assicurazione militare prende, sino alla fine dell’accertamento, i provvedimenti necessari per il trattamento adeguato, l’osservazione e il controllo del richiedente. Al riguardo, essa tiene adeguatamente conto dei desideri del richiedente, se necessario dei suoi congiunti, come anche della proposta del medico curante. |