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Art. 102 Rapporti previgenti d’assicurazione
1Le previgenti assicurazioni delle cure medico-sanitarie d’indennità giornaliera continuate dalle casse malati riconosciute sono rette dal nuovo diritto a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge. 2Le disposizioni delle casse in materia di prestazioni medico-sanitarie eccedenti quelle menzionate all’articolo 34 capoverso 1 (prestazioni statutarie, assicurazioni complementari) devono essere adeguate al nuovo diritto entro un anno a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge. I diritti e gli obblighi degli assicurati sono retti dal previgente diritto sino all’effettuazione dell’adeguamento. La cassa malati deve offrire ai propri assicurati contratti di almeno pari copertura assicurativa riguardo quella di cui beneficiavano prima. I periodi d’assicurazione compiuti secondo il previgente diritto sono computati per la determinazione dei premi. 3I rapporti assicurativi stipulati secondo il previgente diritto con le casse malati che perdono il riconoscimento e continuano a esercitare l’assicurazione quali istituti d’assicurazione ai sensi della LSA1 (art. 99) decadono all’entrata in vigore della presente legge. L’assicurato può tuttavia domandare la continuazione del rapporto assicurativo se l’istituto d’assicurazione gli offre un’assicurazione corrispondente. 4I contratti stipulati secondo il previgente diritto con assicuratori che non fossero casse malati riconosciute per rischi coperti dall’assicurazione obbligatoria per le spese medico-sanitarie e secondo la presente legge, decadono all’entrata in vigore di quest’ultima. I premi pagati per il periodo posteriore all’entrata in vigore della presente legge devono essere restituiti. Le prestazioni assicurative per infortuni occorsi prima dell’entrata in vigore della presente legge sono concesse secondo i precedenti contratti. 5I contratti stipulati secondo il previgente diritto con assicuratori che non fossero casse malati riconosciute per rischi coperti dall’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera secondo la presente legge, possono, a domanda dello stipulante, essere adeguati al nuovo diritto entro un anno dall’entrata in vigore se l’assicuratore esercita l’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera giusta la presente legge. |