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Art. 1a Campo d’applicazione
1La presente legge disciplina l’assicurazione sociale contro le malattie (assicurazione sociale malattie). Questa comprende l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l’assicurazione d’indennità giornaliera facoltativa. 2L’assicurazione sociale malattie accorda prestazioni in caso di:
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