Art. 25 Prestazioni generali in caso di malattia
1L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi. 2Queste prestazioni comprendono: - a.1
- gli esami e le terapie ambulatoriali, in ospedale o in una casa di cura, nonché le cure in ospedale dispensate:
- 1.
- dal medico,
- 2.
- dal chiropratico,
- 3.
- da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione di un medico o di un chiropratico;
- b.
- le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici prescritti dal medico o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, dal chiropratico;
- c.
- un contributo alle spese di cure balneari prescritte dal medico;
- d.
- i provvedimenti di riabilitazione medica, eseguiti o prescritti dal medico;
- e.2
- la degenza in ospedale secondo lo standard del reparto comune;
- f.3
- ...
- fbis.4
- la degenza in caso di parto in una casa per partorienti (art. 29);
- g.
- un contributo alle spese di trasporto necessarie dal profilo medico e alle spese di salvataggio;
- h.5
- la prestazione effettuata dal farmacista al momento di fornire i medicamenti prescritti dal medico secondo la lettera b.
1 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3517 6847 n. I; FF 2005 1839). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903). 3 Abrogata dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903). 4 Introdotta dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903). 5 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2305; FF 1999 687).
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