|
Art. 30 Interruzione non punibile della gravidanza
In caso d’interruzione non punibile della gravidanza ai sensi dell’articolo 119 del Codice penale2, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia. 1 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2361 4285). |